La Giunta regionale ha aggiornato le disposizioni in merito ai criteri e le modalità per l’indennizzo e la concessione di contributi per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, in regime di “de minimis”, che si applicano sul territorio regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della provincia di Sondrio.
È possibile presentare una richiesta di contributi per le per opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole. Le domande delle imprese agricole devono essere presentate agli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Di seguito viene riportato nel dettaglio il finanziamento riguardante la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica.
Cosa finanza?
Questo bando ha come obiettivo quello di attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. Questo finanziamento si applica nel territorio agro-silvo-pastorale della regione Lombardia a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione di selvaggine, ad eccezione della provincia di Sondrio.
Chi può accedere al finanziamento?
Possono presentare la domanda di finanziamento per il sostegno della prevenzione dei danni da fauna selvatica solo le imprese agricole. Il finanziamento segue il regime de minimis., questo significa che le aziende non possono richiedere un finanziamento maggiore di 20.000 € nell’arco di tre finanziamenti.
Interventi preventivi finanziabili
Sono finanziabili gli acquisti di nuovi presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e domestica inselvatichita. E’ finanziabile la posa del materiale acquistato (reti, recinzioni) nel limite massimo del 10% del suo valore. La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda nell’arco di 5 anni, ad esclusione degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non possono essere rifinanziati nell’arco di 10 anni. Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi o gli acquisti effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda.
Presentazione domanda indennizzo danni
La domanda di contributo deve essere presentata agli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio (di seguito Uffici Agricoltura) dal primo gennaio al 30 aprile di ogni anno.
La spesa massima ammissibile per ogni domanda è 5.000€ e la spesa minima è di 200€.
Una volta analizzata la domanda verrà comunicato l’esito dell’istruttoria tramite pec o raccomandata entro il 31 maggio dello stesso anno.
Alle domande vengono attribuiti dei punteggi necessari per formare una graduatoria. I punteggi sono i seguenti:
- interventi per la protezione di vigneti, frutteti, colture orticole e vivai 10 punti
- interventi per la protezione di seminativi in ZRC, Oasi e centri pubblici per la produzione di selvaggina 7 punti
- interventi per la protezione dei pascoli 7 punti
- interventi per la protezione di seminativi in zone a caccia programmata 5 punti
Se le risorse non sono disponibili a soddisfare tutte le domande, la regione approva le graduatorie, entro il 30 giugno. A parità di punteggio viene data la precedenza alle domande di interventi di protezione con superficie maggiori.
Entro il primo agosto avviene l’approvazione delle domande ammissibili con i relativi importi, il tutto viene pubblicato sul BURL, invece entro il 20 settembre il richiedente dovrà realizzare gli interventi e trasmettere la dichiarazione di fine lavori con la documentazione delle spese sostenute. L’ufficio agricoltura nei successivi 15 giorni provvede ad effettuare il collaudo.