Con il recente decreto ministeriale del 23 marzo 2022 si è delineato il percorso di “elettrificazione” nel settore agricolo. Di seguito, verranno sintetizzate tutte le novità riguardanti le risorse, i soggetti beneficiari, gli interventi e spese ammissibili, tempistiche e la procedura di richiesta della domanda.
Risorse (Articolo 3)
Per il quinquennio 2022-2026 sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, come espresso nel piano denominato “PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2”.
Di queste risorse, 1,2 miliardi di euro sono destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici (materiali, progettazione, onorari, acquisizione di programmi informatici, …) nelle aziende agricole e connessi alla produzione agricola, purché venga perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:
- Migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità delle aziende agricole;
- Migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale;
- Creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura.
I rimanenti 0,3 miliardi di euro sono destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici per migliorare l’efficientamento energetico degli edifici per la trasformazione di prodotti agricoli, anche non agricoli. Tuttavia, entrambe le quote possono essere soggette a modifiche durante il periodo di misura.
Salvo ulteriori integrazioni, il 40% delle risorse totali è destinato al finanziamento di progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel caso una parte dei fondi in queste zone non venisse impiegata, sarà destinata a progetti realizzati nelle altre.
Soggetti beneficiari (Articolo 4)
I soggetti beneficiari sono:
- Imprenditori agricoli, sia in forma individuale che societaria;
- Imprese agroindustriali in possesso di codice ATECO;
- Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che utilizzano, per lo svolgimento delle attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 2135 Codice Civile).
Inoltre, alla presentazione della domanda, i soggetti appena descritti devono possedere i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- Essere in condizioni di regolarità contributiva;
- Non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- Non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta di contabilità IVA e aventi volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro.
Interventi e spese ammissibili (Articolo 6)
L’installazione di impianti fotovoltaici oggetto dell’agevolazione, da realizzare su tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e industriale, devono avere una potenza di picco tra 6 e 500 kWp. Unitamente a tale attività, si possono eseguire ulteriori interventi per migliorare l’efficienza energetica delle strutture:
- Rimozione e smaltimento amianto;
- Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- Realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Per ogni beneficiario, la spesa massima ammissibile è di 1 milione di euro (IVA esclusa), mentre per ogni singolo progetto è pari a 750.000,00 euro, IVA esclusa.
I costi non ammessi sono:
- Servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità;
- Acquisto di beni usati o in leasing o di dispositivi per l’accumulo di energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- Acquisto di beni o prestazioni non direttamente connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto;
- Lavori in economia;
- Pagamenti a favore di soggetti privi di Partita IVA;
- Prestazioni gestionali;
- Acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- Pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione;
- Spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con potere di rappresentanza, a meno che questa società sia l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione.
Per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, i contributi a fondo perduto non possono superare il 30% della spesa massima ammessa. Diversamente, per le aziende agricole e nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’agevolazione raggiunge il 40% o il 50% nel caso i progetti vengano realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, i contributi possono essere incrementati del:
- 20% in caso gli aiuti siano concessi a piccole imprese;
- 10% in caso gli aiuti siano concessi a medie imprese;
- 15% per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
Tempistiche e procedura di richiesta della domanda (riferimento agli Articoli 7 e 8)
L’investimento deve essere realizzato entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo, salvo richiesta di proroga sostenuta da motivi oggettivi e approvata dal soggetto attuatore e dal Ministero. La realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi devono essere garantiti entro il 30 giugno 2026. A parità di contributo concesso, possono essere apportate modifiche ai progetti, purché non peggiorino la prestazione energetica inizialmente approvati. Nel caso gli interventi non rispettino le condizioni, il contributo verrà integralmente revocato.
I soggetti beneficiari possono presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma informatica personalmente o tramite i professionisti o centri di assistenza abilitati.
Inoltre, vanno allegati i seguenti documenti:
- Modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- Realizzazione tecnica asseverata dal tecnico professionista abilitato contenente:
- Descrizione del sito e dei lavori;
- Stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori;
- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione;
- Visura del catasto fabbricati;
- Documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
- Dossier fotografico precedente l’inizio dei lavori;
- Ogni altra richiesta presente nella modulistica del Soggetto attuatore e disciplinata nei Provvedimenti e nell’Avviso di cui all’articolo 13.
Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria.
In seguito all’approvazione della Commissione Europea, verrà identificata la finestra di presentazione delle domande.
PER APPROFONDIMENTI: